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Regolamentazione

Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
Visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Definizione

L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva REGGINA 1914 Srl di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia.
Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2 - Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.
E’ evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile.
Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art.3 - Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
E’ ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 - Pubblicità

Il presente codice deve essere pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società REGGINA 1914 Srl

Art.5 - Fonti

La Società Sportiva REGGINA 1914 Srl può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

  • le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding e/o del settore Supporter Liaison Officer;
  • le immagini dell’impianto di video sorveglianza;
  • le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
  • le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 - Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

  • il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
  • la tipologia di bene giuridico “aggredito”;
  • il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
  • il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva ….., ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell’interessato;
  • il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura

Art.7 - Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’art.7.
Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.
Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

Art.8 - Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell’istanza.

Art.9 - Minori

E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva REGGINA 1914 Srl, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 - Rapporti con altri procedimenti

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

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