Reggina 1914
givova

Codice Etico

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO (all. a)

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO (all. a)

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies.

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Definizioni:

  • Società Sportiva: si intende la società REGGINA 1914 Srl
  • Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto di proprietà del Comune di Reggio Calabria (RC) e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna (ove presente).

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale della REGGINA 1914 Srl (www.reggina1914.it) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo, e in particolare:

NORME COMPORTAMENTALI

  1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio.
  2. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.
  3. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
  4. Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze.
  5. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso il proprio sito www.reggina1914.it
  6. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.
  7. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.
  8. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società
  9. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.
  10. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, e comunque l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative.
  11. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità

DIVIETI

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):

  1. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:
  2. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  3. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  4. Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;
  5. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  6. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  7. Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  8. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
  9. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  10. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  11. Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
  12. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;
  13. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
  14. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  15. Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate “Posto Fumo”).
  16. Introdurre animali di qualsiasi genere;
  17. Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;
  18. Introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex;
  19. Introdurre binocoli e cannocchiali.

AVVERTENZE

  1. Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
  2. L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

– Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

– Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;

  • Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
  • Turbativa di manifestazioni sportive.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

  1. L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005.
  2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

“Linee Guida” CODICE ETICO”

La Società Sportiva REGGINA 1914 Srl, accettando, condividendo e aderendo ai principi etici del Codice Etico della Lega cui è iscritta ritiene lo Sport un momento fondamentale nella formazione dell’individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo Sport, e in particolare al calcio, dall’Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente “Codice Etico” contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che la Società sportiva, la propria governance, i tesserati ed i dipendenti devono rispettare.

L’osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della società sportiva nel cui ambito si pratica lo sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E’ uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona, dei giovani atleti, dei giocatori professionisti attraverso il calcio, per garantire l’autenticità dei valori promossi.

INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione /Assemblea Soci della Società REGGINA 1914 Srl è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della predetta Società.

Esso contiene i valori generali di natura etica che, insieme alle prescrizioni legali, regolamentari e contrattuali, rappresentano le indicazioni che si devono declinare nei principi comportamentali e nei protocolli di controllo presentati nelle Parti Speciali del Modello.

La Società REGGINA 1914 Srl riconosce che l’osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazionale.

La Società crede nell’importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del calcio, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui. Nello svolgimento delle attività della società, la stessa riconosce e diffonde i valori che permeano le normative promanate dalle istituzioni dell’ordinamento sportivo quali CONI, FIGC, FIFA e UEFA.

La Società si propone di costituire un esempio di lealtà, correttezza e probità nel mondo del calcio, pertanto ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della propria immagine e reputazione – ad esempio attraverso la promozione e la partecipazione ad iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale – e richiede altrettanto alle proprie risorse.

Consapevole dell’importanza che la condotta dei calciatori, degli allenatori, degli accompagnatori, dei dirigenti e, più in generale, di tutto il personale detiene nel perfezionamento della propria immagine, la Società richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori e alla valorizzazione degli stessi nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo della dignità dei singoli individui.

I calciatori professionisti rappresentano il volto pubblico della Società REGGINA 1914 Srl e pertanto gli stessi devono collaborare alla diffusione dei valori cui la stessa si ispira. Essi rappresentano un modello per le nuove generazioni e sono esposti all’opinione pubblica e si impegnano al rispetto e alla diffusione dei valori profusi dalla società con il loro comportamento indefettibile dentro e fuori dal campo di gioco. Ciò comporta che tutte le dichiarazioni rilasciate – sia nel corso di interviste ufficiali agli organi di stampa che a titolo privato tramite i propri profili sui diversi social network – debbano essere ben ponderate e tenere in considerazione l’impatto che possono produrre sui sostenitori e, in generale, sul pubblico.

Gli stessi calciatori rappresentano, altresì, il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si approcciano al mondo del calcio e per gli stessi devono offrire un esempio da seguire moralmente e umanamente ineccepibile.

La Società, consapevole che la crescita dei propri calciatori rappresenti soprattutto un fondamentale strumento di educazione e di formazione degli stessi nonché una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestioneed organizzazione del settore giovanile, avendo particolare riguardo al rispetto degli obblighi morali ed educativi degli allenatori, dei preparatori e di tutti i soggetti coinvolti in attività che prevedano il contatto e la prossimità con i giovani calciatori.

L’attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutture adibite e il personale preposto allo svolgimento delle attività, agonistiche e non, siano idonei alle esigenze tipiche dell’età dei giovani calciatori.

In particolare la Società educa i giovani calciatori ai valori dell’amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il fair play che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l’attività agonistica di tutte le rappresentative della Società.

La Società assicura che lo svolgimento delle attività agonistiche avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato, e ad ogni modo ricusare ogni tipologia di scommessa ad esso interconnessa.

La società assicura, inoltre, la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire che i calciatori, i dirigenti e tutti gli altri tesserati della società possano effettuare scommesse on line e/o praticare qualsivoglia tipologia di gioco d’azzardo quali poker, slot machine, ecc..

La Società si impegna attivamente nella lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi forma di violenza fisica e verbale, sfruttamento, abusi e molestie. La Società si impegna pertanto a contrastare ogni discriminazione basata su diversità personali o culturali o fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sugli orientamenti sessuali e di pensiero. Sono inoltre fortemente condannate tutte le esternazioni che costituiscano forme di discriminazione territoriale o etnica.

La Società condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori il campo da gioco.

I calciatori, appartenenti o meno al settore professionistico, devono mostrare rispetto per l’avversario e per le regole, evitando simulazioni di falli o provocazioni nei confronti degli avversari.

Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri tifosi. Pertanto i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti sono tenuti ad evitare ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e o aggressivi ed a promuovere un tifo sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.

Per tali motivazioni la Società è attivamente impegnata nella promozione di eventi ed iniziative contro la violenzae la discriminazione attraverso l’organizzazione di attività, interventi ed incontri pubblici con i calciatori professionisti, i dirigenti, i tecnici sportivi volti alla sensibilizzazione dei propri tifosi e dell’opinione pubblica in genere.

La Società è inoltre presente sul territorio con iniziative volte alla prevenzione degli abusi di alcool, droghe e farmaci dopanti, in particolar modo per i casi in cui l’impiego degli stessi avvenga per migliorare le prestazioni in ambito sportivo.

La Società si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dal CONI dalla FIGC dalla FIFA e dalla UEFA e dai loro organismi e a diffondere una cultura societaria ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività agonistiche e nei rapporti con i soggetti esterni. Per garantire ciò risulta fondamentale la costruzione di un sistema di controllo interno che preveda il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali allo scopo di assicurare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali.

Il Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

I principi etici di comportamento, contenuti all’interno del presente documento, caratterizzano pertanto l’attività della Società e guidano l’organizzazione aziendale, nel senso di dare un’indicazione programmatica a natura vincolante.

La scelta adottata dalla Società è, dunque, quella di affiancare a valori etici di portata più ampia e generali, un insieme di principi etici che meglio rispondano alle specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e nell’art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC.

Il presente Codice Etico si ispira ai valori morali e sociali della FIGC e della Lega cui la società sportiva appartiene e si conforma ai principi indicati dal CIO, dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale.

Destinatari

Il Codice Etico della Società REGGINA 1914 Srl è vincolante e deve essere osservato:

1) gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti “soggetti apicali”);

2) i dipendenti e i tesserati (cosiddetti “soggetti interni sottoposti ad altrui direzione”);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

  1. a) i procuratori sportivi dei calciatori;
  2. b) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
  3. c) i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) nella misura in cui essi operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Codice Etico dovrà essere accettato dalle società di ticketing che dovranno fare espresso richiamo dietro il biglietto al regolamento d’uso dello stadio, del presente Codice nonché del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società e che, a successivamente alla prima acquisizione del titolo di accesso e, quindi, alla accettazione del presente Codice Etico, partecipino agli allenamenti della squadra nonché agli incontri amichevoli dalla stessa organizzati.

Il rispetto dei principi contenuti all’interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell’integrità, della trasparenza, della legalità, dell’imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

  • conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico;
  • informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni dei principi etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza;
  • richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

Obbligatorietà

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, e del mantenimento dei rapporti con i tifosi nei confronti dei quali la società sportiva si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Osservanza delle norme

La Società sportiva REGGINA 1914 Srl considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che prestano attività ed operano nell’ambito della società sportiva sono tenuti all’osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla società sportiva REGGINA 1914 Srl non deve contravvenire a tali norme.

Sistema di Controllo Interno

L’insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della società sportiva REGGINA 1914 Srl atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi ai principi della Lega cui la società sportiva è associata; l’affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all’interno della società sportiva o che debbano essere divulgate alla Lega di appartenenza, alla FIGC nonché ai terzi; la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

Segnalazioni

Tutti i Destinatari del Codice Etico della Società sportiva REGGINA 1914 Srl hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare al Organismo di Vigilanza quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico. La società sportiva REGGINA 1914 Srl non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione deve esser trattata con la massima riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della società sportiva, segnalerà al Organismo di Vigilanza i fatti e gli episodi che risultano in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

Titolo I

Capo I

Art.1 Principi generali

1.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.

1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

Art. 2 Principi di legalità

2.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.

2.2 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell’ambito di operatività della società sportiva.

Art. 3 Principi di leale cooperazione

3.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l’applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Principi di lealtà sportiva

4.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo e finanziario.

4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

4.3 Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping.

4.4 Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa, tesa all’alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive; ciascuno dei soggetti Destinatari del presente codice si obbliga pertanto in prima persona ad essere parte attiva nella lotta al match-fixing ritenendo tale pratica illecita uno strumento che mina le stesse radici dello sport.

4.5 In osservanza di questo impegno, i soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiamo ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità; assumono altresì l’obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

4.6 La società sportiva, conformandosi ai principi della Lega di appartenenza e delle istituzioni sportive, si impegna a promuovere al proprio interno, nonché a partecipare a tutte le iniziative rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping), e comunque, finalizzate al corretto e leale svolgimento delle competizioni, cui la società sportiva partecipa.

4.7 La società sportiva considera la propria immagine e la propria reputazione, unitamente alla reputazione della Lega di appartenenza, valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l’immagine della società sportiva e della Lega di appartenenza, adoperandosi per il rispetto della stessa.

Art. 5 Principio di tutela della persona

5.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. cyberbullismo).

5.2 La società sportiva REGGINA 1914 Srl si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. La Società sportiva si impegna a partecipare , promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.

5.3 I Destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. La società sportiva, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie sensibilizzare le proprie tifoserie, a combattere fenomeni che incitano alla violenza, alle offese, a promuovere attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, e, comunque, qualsiasi altro fenomeno di di violenza connesso allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.

5.4 Le Società sportive e i loro Dirigenti devono garantire che l’attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le società devono inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

5.5 Le società devono, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli stessi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell’avversario sportivo. Le società sportive devono, inoltre, promuovere iniziative e svolgere attività dirette a promuovere la cultura del rispetto tra le tifoserie.

5.6 All’interno della società sportiva lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori è basata sul principio di pari opportunità. La società sportiva si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.

5.7 I Destinatari del Codice Etico, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

5.8 Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, i Dirigenti, i tecnici, gli Atleti, e tutti i soggetti Destinatari del Codice Etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

5.9 Sono richiamati, in quanto applicabili all’ambito sportivo, i principi vigenti in base all’ordinamento giuridico generale, all’ordinamento sportivo e alle disposizioni dell’Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali

6.1 Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità della società sportiva REGGINA 1914 Srl tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della società medesima sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.

6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d’ufficio, vengono a conoscenza di:

  1. informazioni riservate della società sportiva;
  2. informazioni riservate e sensibili da parte delle Autorità pubbliche;
  3. informazioni riservate sui tesserati della società sportiva;
  4. informazioni riservate/sensibili relative al “gradimento” dei tifosi;

hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate alla Lega di appartenenza (o con altra Lega o società sportiva in ragione dei rapporti contrattuali per trasferimento/valorizzazione di tesserati) e a terzi, se non per ragioni di ufficio o professionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l’obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l’obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

6.4 La circolazione interna, quella verso altre società sportive, la Lega di appartenenza ed i terzi, dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla società sportiva, nonché indebite divulgazioni.

6.5 I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione di eventuali rapporti intercorrente con la Lega di appartenenza, in ragione del ruolo di Consigliere, in essa eventualmente svolto, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle istituzioni interessate.

6.6 In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del D. Lgs. n. 196/2003 è considerato “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

6.7 Al fine di garantire la tutela dei dati personali afferenti i soggetti che si interfacciano con la società sportiva REGGINA 1914 Srl, quest’ultima si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

  • trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
  • liceità e correttezza del trattamento;
  • pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
  • la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell’interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);
  • la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

Art. 7 Principi di responsabilità sociale

7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia – e in particolare del calcio – i soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

7.2 Tali comportamenti devono realizzarsi:

  • in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità societaria nel contesto territoriale;
  • in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita – tecnico-sportiva ed economica – della società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza;
  • in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all’età, al sesso, orientamento religioso e alla nazionalità.
  • in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti

8.1 I Destinatari del Codice Etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell’immagine del CONI, della FIGC, della Lega di appartenenza, delle associate alla medesima competizione, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell’organizzazione delle competizioni.

8.2 Nei rapporti con le istituzioni ed i funzionari pubblici, i Destinatari del Codice Etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione. Nessuno dei Destinatari deve promettere o versare somme, promettere o corrispondere somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della società sportiva REGGINA 1914 Srl, anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

8.3 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, agli organismi del sistema Sistema Federale, ivi compresa alla Lega di appartenenza.

8.4 E’ fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all’art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.5 Nell’ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi (F.I.G.C., CO.VI.SOC, CONI) e statuali (Garante per la Protezione dei Dati Personali, AGCOM, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.) o indagini (autorità di pubblica sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.), la società sportiva supporta a livello organizzativo e documentale la propria attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.

8.6 Ai collaboratori esterni della società sportiva è, comunque, richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

8.7 Tutti i Destinatari in relazione alle proprie mansioni, devono:

osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;

  • selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
  • applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
  • richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti, l’obbligo espresso di attenersi ai principi del presente Codice Etico;
  • segnalare tempestivamente al proprio referente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.8 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell’erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione degli spazi promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner. Questo si attua mediante la costituzione di accordi o rapporti di partnership.

8.9 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

I Destinatari devono:

  • instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della società sportiva e della Lega di appartenenza;
  • assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;
  • assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;
  • assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
  • segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento da parte di un partner o di un socio che appaia contrario ai principi, ai valori ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.10 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell’immagine della società sportiva, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento della attività sportiva propria della società, nonché dell’immagine della Lega di appartenenza.

8.11 Sistema di Controllo Interno: la società sportiva pone come elemento cardine della propria organizzazione l’individuazione di un adeguato ambiente di controllo, in linea con i principi etici e finanziari della Lega di appartenenza, che contribuisca al miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività della società sportiva e relativamente al quale i Destinatari devono essere adeguatamente sensibilizzati.

8.12 Trasparenza della contabilità: la società sportiva è consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della società sportiva o di soggetti terzi.

8.13 Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell’operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di:

  • produrre situazioni economiche, patrimoniali accurate(bilanci, documenti informativi, etc.);
  • dimostrare la correttezza e la trasparenza delle operazioni riferibili alla ripartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti televisivi, così come disciplinata dalla normativa vigente e dalle delibere assembleari;
  • fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi anche in relazione all’utilizzo di finanziamenti pubblici;
  • effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.
  • ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;
  • ad adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del collegio dei Revisori siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi di questo Codice Etico ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Lega Pro.

8.15 Gli stessi principi e regole di comportamento saranno adottati dalla Lega Pro in occasione degli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell’attività agonistica.

8.16 Tutti i Destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale ex Legge 231 adottato dalla società sportiva e si obbligano ad osservare le procedure in esse previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

8.17 I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della società sportiva REGGINA 1914 Srl, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

Art. 9 Conflitto di interessi

9.1 Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della società sportiva; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella società sportiva, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I nominati a cariche della società sportiva devono svolgere il mandato nel mero interesse della società sportiva.

Art. 10 Principi di obbligazione etica

10.1 La società sportiva associata alla Lega di appartenenza, il tesseramento di Dirigenti, tecnici o Atleti, si impegna ad aderire e rispettare tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice Etico di Lega.

10.2 I principi e le norme del Codice Etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento sportivo.

10.3 La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l’intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte del Organismo di Vigilanza, di altre e diverse condotte, comunque non costituenti reato, che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice.

Art. 11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche

11.1 Nello svolgimento di attività liberali o di sponsorizzazione e nell’organizzazione di eventi a scopi benefici, la società sportiva adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella conduzione di tali attività.

Capo II

Art. 12 Sistema disciplinare e sanzionatorio

13.1 Alle violazioni del Codice Etico e delle disposizioni normative e regolamentari cui lo stesso fa richiamo si applicano le prescrizioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio presentato nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 dalla Società, a prescindere dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale.

Titolo II

Principi di condotta

Art. 14 Principi di legalità e onorabilità

14.1 La Società sportiva, quale soggetto di diritto dell’ordinamento giuridico generale, organizzata nelle forme della società di capitali, opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell’organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

14.2 La Società presceglie i candidati alla nomina in organi sociali fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa e imprenditoriale sportiva, di comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità. Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti o pendenze per comportamenti delittuosi né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia così come previsto nel Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Interno del 18 maggio 2016.

14.3 La Società sportiva, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. Le Società si impegna affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall’ordinamento italiano. La Società sportiva vigila, altresì, per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o extra-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.

14.4 La condizione di assenza di sentenze passate in giudicato per i reati di cui alla L. 401/1989 e alla L. 376/2000, per i reati di truffa e appropriazione indebita, nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall’esercizio di una professione o dall’esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell’affiliazione in capo alla società sportiva (come previsto nel Protocollo di cui al comma 14.2). La condizione di assenza di carichi penali pendenti di soci, amministratori, titolari degli organi di controllo contabile, Dirigenti e dei soggetti di cui all’art. 22 NOIF sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della certificazione etica e di qualità dei club associati di Lega Pro.

14.5 La Società sportiva, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

Art. 14 bis Politiche per un fair supporter

14 bis. 1 La Società sportiva, e per essa lo SLO e il delegato alla sicurezza, si impegna a far sì che ci sia un corretto dialogo con i tifosi e a collaborare con il delegato alla sicurezza segnalando tutte le possibili criticità per l’evento sportivo.

14 bis.2 Il Tifoso si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia.

Il tifoso deve farsi promotore dei valori della società per cui tifa anche sui social network e, pertanto, si impegna ad uniforma il proprio comportamento ai principi etici del presente Codice (la società può in questa parte specificare altri valori etici del proprio tifo).

14 bis.3 La società, in osservanza dei valori cui si ispira, ha facoltà di attuare le politiche di sicurezza di cui all’articolo 15 che segue, non consentendo la partecipazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzati o gestiti, tramite la sospensione del gradimento, di coloro che hanno tenuto un comportamento non conforme al presente Codice Etico o al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Art. 15 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi

15.1 La Società sportiva REGGINA 1914 Srl osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega di appartenenza e dall’Ordinamento giuridico generale e promuove e adotta tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

15.2 La Società sportiva si impegna a porre in essere le attività necessarie per l’attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine al cd. “’indice di gradimento”, siglato il 4 agosto 2017, e, quindi a far rispettare il presente Codice ed il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche a cui si fa integrale rimando[1], applicando il “gradimento” per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. La Società laddove, a seguito della cessione di un singolo titolo di accesso, il tifoso abbia violato le sopra richiamate disposizioni ha facoltà di negare la cessione del titolo di accesso in forza del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno il 4 agosto 2017.

Per i casi in cui si verifichino le predette violazioni la società sportiva si impegna:

  • a comunicare tempestivamente alle società di ticketing la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del presente Codice e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;
  • a comunicare al delegato alla sicurezza delle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato il presente Codice.

15.2 bis La società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

15.3 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall’area di pertinenza degli impianti sportivi.

Art. 16 Politiche di fair-play finanziario

16.1 La Società sportiva osserva le politiche della FIFA, dell’UEFA, della FIGC e della Lega Pro e adotta e promuove tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri assetti finanziari, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l’arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

16.2 La Società sportiva dimensiona i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d’investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l’autonoma capacità di equilibrio finanziario. A tale scopo, la Società svolge le più approfondite ed appropriate indagini tecniche anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato.

Art. 17 Politiche di fair-play organizzativo

17.1 La Società sportiva dà attuazione alle politiche della FIGC e della Lega di appartenenza, volta a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell’impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

Art. 18 Politiche di repressione degli illeciti

18.1 La Società sportiva REGGINA 1914 Srl., e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora questi vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico statuale sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alle stesse, ha l’obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura Federale quanto ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L’obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

18.1 bis La società sportiva REGGINA 1914 Srl si impegna a segnalare alle competenti autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del “gradimento” per violazioni che hanno altresì una rilevanza penale.

18.2 L’obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto.

18.3 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società sportiva è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia. La Società promuove, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti.

Titolo III

Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati

Art. 19 Canoni di rispetto della legalità

19.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

19.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega Pro.

Art. 20 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive

20.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O, dell’U.E.F.A., del C.O.N.I., della F.I.G.C. ed della Lega Pro e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali – N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla F.I.G.C. – in materia di scommesse sportive.

20.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali.

20.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all’ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extra calcistici.

20.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:

  1. a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;
  2. b) l’esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match fixing, anche in termini di mero tentativo;
  3. c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell’ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.

20.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l’omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice ne vengano a conoscenza.

Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche disciplina le modalità di revoca o sospensione del gradimento in base alla osservanza delle norme etiche e comportamentali che il tifoso è tenuto ad osservare sia all’interno dello stadio, sia nei confronti della propria squadra (anche tramite l’uso dei social) in occasione di eventi sportive e, comunque, delle gare, ivi comprese le disposizioni del Regolamento d’uso dello Stadio. La violazione di tali disposizioni regolamentari, fa scattare la sospensione o la revoca del gradimento, quale decisione della società sportiva in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell’interno del 4 agosto 2017.

Menu