Reggina 1914
givova

Legge 231

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS. 8 Giugno 2001 N.231 e dell’art. 7, comma 5 dello statuto F.I.G.C.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27/08/2018

PARTE GENERALE

GLOSSARIO

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Aree di Rischio: Le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL e Accordi Collettivi: I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli Accordi Collettivi applicati dalla Società, ivi compresi gli accordi collettivi ex art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

Codice Etico: Il codice etico adottato dalla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Reggina 1914 S.r.l., ed i relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: Tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Consulenti: I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: Gli esponenti societari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società) ed i Collaboratori Esterni e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività “sensibili” per conto o nell’interesse della Società.

Dipendenti: I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

Decreto: Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Fornitori: I fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Consulenti e di Partner.

Incaricati di un Pubblico Servizio: Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida: Le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di 7 organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dall’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Organismo di Vigilanza (OdV): L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi di controllo: Il collegio sindacale e l’organo di revisione (i revisori o la società di revisione).

Organi Sociali: Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed i loro membri.

 P.A.:  La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, ivi compresa, nell’espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.

Pubblici Ufficiali: Ai sensi dell’art. 357 c.p. “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati ed Illeciti: Le fattispecie di reato e di illecito alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Scheda di evidenza: Documento che identifica il Partner, fornitore o parte terza, l’oggetto del contratto, i riferimenti e gli estremi dell’accordo.

Società (o Reggina): LaReggina 1914 S.r.l.

Soggetti Apicali Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti Sottoposti Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

PREMESSA

La Reggina 1914 S.r.l. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della propria posizione ed immagine. La Reggina 1914 ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto. La Società, sensibile all’esigenza di garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, adotta il Modello anche in conformità alla previsione di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito. Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti.

1.1.2.  PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale. Secondo il Decreto, l’ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da: - persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (Soggetti Apicali); - persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Soggetti Sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. E’ opportuno altresì sottolineare che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) se le persone suindicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Qualora l’autore del reato rientri tra i Soggetti Apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente. Non vi è invece alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’ente nel caso in cui l’autore del reato rientri tra i Soggetti Sottoposti, poiché in tal caso la responsabilità dell’ente sussiste solo se risulta che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza. 10 La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del Decreto prevede che “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. Sussiste l’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.

1.1.3. LE SANZIONI

Le sanzioni previste a carico dell’ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, sono:

- sanzioni pecuniarie, determinate in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente (a ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell’illecito), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

- confisca (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche per equivalente;

- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.1.4. LE FATTISPECIE DI REATO

 La responsabilità dell’ente sorge solo per i reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto. Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state nel tempo introdotte categorie di reati differenti tra loro. Alcuni sono reati tipici ed esclusivi dell’attività dell’impresa; altri, invece, normalmente esulano 11 dall’attività d’impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali. Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

- Reati contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal decreto legge 25 settembre 2001 n. 350);

- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61);

- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7);

- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, le pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228) e l’art 25 - duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs 109/2012);

- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n. 62);

- Reati transnazionali (art. 25-octies del Decreto; art. 10 legge 146/2006: l’articolo è oggi parzialmente abrogato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle no rme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123);

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);

- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48);

- Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (Decreto Legislativo n.152/2006);

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29).

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).

- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-octies del Decreto aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).

 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-novies, decies del Decreto aggiunto dalla legge 3 luglio 2009, n. 116, art. 4).

- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1, aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);

- Reati ambientali (art. 25-undecies, articolo aggiunto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

1.1.5. L ’ ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del Decreto è l’attribuzione di un valore esimente o attenuante al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’ente. In caso di reato commesso da un Soggetto Apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

 a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

 b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

 c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al Soggetto Apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un Reato commesso da Soggetti Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta. Si assiste qui ad un’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa, che dovrà, nell’ipotesi prevista dall’ art. 7 del Decreto, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.1.6. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall’art. 6, comma 2, devono:

 1) individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati;

 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’art. 7, comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

 – la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;

 – un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

 1 . 2 L ’ ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

 L’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce un principio fondamentale dell’ordinamento sportivo, in base al quale “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Lo Statuto della F.I.G.C. prevede, all’art. 7, comma 5, che “Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

L’adozione del Modello, la cui struttura presenta caratteristiche del tutto analoghe ed assimilabili a quelle dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C., consente alla Società di conformarsi, oltre che alla normativa statale, anche alle previsioni imposte dall’ordinamento sportivo.

2. LA COMPAGINE SOCIETARIA

2.1. REGGINA 1914 S.r.l.

REGGINA 1914 S.r.l. ha per oggetto l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e dei suoi organi. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

La società può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale.

2.2. ASSETTO ORGANIZZATIVO REGGINA 1914 S.r.l.

La Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche “direzioni” dotate di un’area di ampia autonomia gestionale.

La gestione societaria è assicurata dalle funzioni predette, che operano sotto la direzione del Presidente, secondo le linee guida determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di seguito, è sintetizzato, in via esemplificativa, l’ambito delle attività cui ogni funzione è deputata.

AREA COMUNICAZIONE

· Gestione rapporti con organi di stampa;

· stesura notizie per sito internet ufficiale società;

· gestione network sociali della società;

· gestione presenza calciatori alle manifestazioni della società ed ai programmi televisivi;

· gestione web tv.

AREA MARKETING

 · Raccolta pubblicitaria presso lo Stadio;

· ricerca e proposte rivolte dalla Società a soggetti interessati alla conclusione di rapporti di sponsorizzazione con la medesima (sponsor, partner ufficiali, fornitori ufficiali, ecc.).

· organizzazione eventi;

· gestione Brand & Licensing;

AREA TECNICA

· Cura dei rapporti con lo staff tecnico della prima squadra;

 · decisioni in merito alla struttura e all’organizzazione del settore giovanile;

· rappresentanza della società con gli organi di F.I.G.C. e Lega;

· coordinamento attività delle squadre giovanili;

· organizzazione allenamenti e partite;

· gestione tesseramento giocatori;

· ricerca di nuovi giocatori.

AREA ORGANIZZATIVA

· Coordinamento attività in preparazione delle partite;

· assistenza nelle operazioni di calciomercato.

· organizzazione tesseramenti settore giovanile;

· organizzazione eventi squadre giovanili;

· effettuazione delle operazioni di calciomercato;

· coordinamento tra le varie direzioni;

· controllo Ufficio Acquisti;

· comunicazione con Lega/FIGC;

· gestione del personale e controllo note spese;

· gestione della Biglietteria;

· gestione della corrispondenza;

· gestione omaggistica.

AREA AMMINISTRATIVA

· Ordinaria amministrazione allo scopo di coadiuvare l’opera del CdA;

· Distribuzione dei cedolini paga;

· Verifica correttezza della retribuzione mensile;

· Registrazione contabile relativa alle retribuzioni;

· Gestione adempimenti contabili (registrazione fatture passive, emissione e registrazione fatture attive, predisposizione pagamenti, tenuta delle scritture contabili, preparazione delle scritture di riepilogo per la predisposizione del bilancio annuale e delle chiusure infra annuali, gestione clienti e fornitori, gestione rapporti con istituti di credito, ecc.);

· reporting periodico (predisposizione budget aziendale economico, finanziario e patrimoniale, analisi periodiche degli scostamenti tra consuntivo e budget, predisposizione reporting periodici semestrali, predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale).

Per la gestione e l’elaborazione delle pratiche del lavoro la Società si  avvale di uno Studio paghe, la cui attività è oggetto di controllo e coordinamento da parte della Segreteria Generale e del reparto amministrativo. Le principali attività riguardano i seguenti ambiti:

· aggiornamento ed archiviazione della documentazione;

· calcolo ed aggiornamento delle retribuzioni, ritenute e contributi;

· predisposizione dei cedolini paga e loro imbustamento.

3. ADOZIONE DEL MODELLO

3.1. OBBIETTIVI ED ATTUAZIONE DEL MODELLO

Come già anticipato in premessa, Reggina 1914, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della posizione e dell’immagine propria e dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche societarie procedere all’attuazione del Modello. Tale iniziativa, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Reggina 1914, è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indica il Modello stesso 18 come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito societario, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti. Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo” redatte da Confindustria ed approvate nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008. Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Reggina 1914 con delibera del 27 Agosto 2018. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione della Società ha, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, affidato ad un organismo collegiale l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

3.2. FUNZIONI DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto. In particolare, mediante l’individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

  • determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
  • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Reggina 1914 in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui la stessa intende attenersi nell’espletamento della propria missione societaria;
  •  consentire a Reggina 1914, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

1) l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

2) la mappatura delle Aree di Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

3) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;

4) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

5) l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

6) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

7) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

8) la verifica dei comportamenti societari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);

9) l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;

10) l’attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Premesso quanto sopra la Società ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di gestione. Per la realizzazione del progetto, la Società ha provveduto a creare un team di lavoro composto da tutti i dirigenti della società, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:

1) mappatura degli ambiti societari di attività a rischio di reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;

 2) valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, alla identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;

3) nomina dell’OdV, ai sensi dell’articolo 6, comma1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda al Capitolo 5).

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto. L’art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle aree societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi societari che comunemente vengono definiti “sensibili” o “di rischio”. Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto societario, del modello di governance in essere (par. 2.2) e dell’assetto organizzativo (par. 2.3) - per verificare dove (in quale aree/settori societari di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto. Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto. Inoltre i controlli interni sono stati oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio ed eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti. Per l’elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati sanzionati ai sensi del Decreto. Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi societari nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione. Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà societaria della Reggina 1914, sono state effettuate interviste con un soggetto che, in base a funzioni e responsabilità, ha una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Il responsabile interessato ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle aree sensibili i propri collaboratori ai quali è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti. A seguito delle attività svolte è stato predisposto un inventario dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:

– dei processi elementari/attività svolte;

– delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;

– dei relativi ruoli/responsabilità;

– del sistema dei controlli esistenti.

La mappatura delle Aree di Rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell’ambito applicativo del Decreto (reati ambientali, reati in materia di diritto industriale, ecc.), così come evoluzioni processuali e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e dalle seguenti singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto:

  • Parte Speciale A reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto;
  • Parte Speciale B reati informatici ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto;
  • Parte Speciale C reati societari indicati all’art. 25-ter del Decreto;
  • Parte Speciale D reati contro la personalità individuale indicati nell’art. 25-quater del Decreto;
  • Parte Speciale E reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro indicati all’art. 25-septies del Decreto;
  • Parte Speciale F reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi, sia a 21 livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto;
  • Parte Speciale G Reati Ambientali;
  • Parte Speciale H Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l’industria e il commercio;
  • Parte Speciale I Delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto è stato valutato che il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi, al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e ai reati transnazionali è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

E’ demandato al Consiglio di Amministrazione di REGGINA 1914 S.r.l. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.

3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello “un atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di REGGINA 1914. E’ peraltro riconosciuta al Presidente di REGGINA 1914 S.r.l. la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società. Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV di REGGINA 1914, sentite le competenti funzioni societarie. A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Reggina 1914 S.r.l.

4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

In conformità allo spirito del Decreto, la Reggina 1914 considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono “diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”. Nell’identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida. Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello societario per garantire l’efficacia del Modello medesimo, sono:

1) il Codice Etico;

2) il sistema organizzativo societario;

3) le politiche e le procedure societarie;

4) il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati;

5) iI sistema di controllo di gestione;

6) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;

7) il sistema disciplinare;

8) la mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi sono esposte in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei Protocolli. Per quanto attiene le componenti di cui ai punti 6, 7 e 8 si fa riferimento ai rispettivi capitoli.

4.1. IL CODICE ETICO DELLA REGGINA 1914

Come più sopra accennato, Reggina 1914 è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell’interesse della stessa e delle altre realtà che operano in seno all’ordinamento sportivo, e in ogni caso, un preciso dovere morale. In quest’ottica Reggina 1914 ha provveduto all’elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dalla Società per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico. In particolare il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

  • i valori morali ispiratori dell’attività della Società;
  • il comportamento nell’attività quotidiana;
  • il comportamento nella conduzione delle trattative e negli affari in genere;
  • la gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Dipendenti di Reggina 1914, così come per tutti i suoi Clienti e Fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto. Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Reggina 1914 ha deciso di:

- distribuirlo a tutti i Dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- inviarlo ai principali Clienti e Fornitori;

- inserirlo nel sito ufficiale della Società. L’adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l’inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.

4.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’

Reggina 1914 dispone di un’organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di:

 a) linee di dipendenza e riporto;

 b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;

c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini tutte le informazioni societarie sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico. Nella definizione dell’organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un’adeguata distinzione di funzioni. Il criterio-guida della definizione dell’organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito, per quanto possibile, un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati. Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Reggina 1914 si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

4.3. LE POLITICHE E LE PROCEDURE DELLA SOCIETA’

Reggina 1914, nell’ottica di fornire a tutti i suoi Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi, cura l’elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

1) la liceità e l’eticità dei comportamenti;

2) la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;

3) la chiarezza sui contenuti dell’attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;

4) un’adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;

5) adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l’operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;

6) la tracciabilità dell’attività, per la quale rimanga adeguata documentazione  storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

4.4. IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo di Reggina 1914  è assicurare la costante rispondenza delle attività poste in essere dalle proprie risorse agli obiettivi strategici della Società. Il sistema di Controllo di Gestione persegue questo obiettivo agendo congiuntamente sulle attività di:

  • programmazione e definizione del budget;
  • rilevazione dei dati consuntivi;
  • analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget.

Fase di programmazione e budgeting

È questa la fase in cui Reggina 1914 provvede a definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni ed il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate. Per la realizzazione di questa fase, la Società ha posto attenzione a creare una metodologia tale da assicurare il coinvolgimento di più soggetti nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, tale da garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati. Questo trova realizzazione in un flusso procedurale che prevede quale primo step l’elaborazione del budget annuale da parte della Società. Di tale proposta è prevista, successivamente, l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. È quindi compito del Presidente la scomposizione dei generali obiettivi di budget in sub-obiettivi da assegnare alle singole funzioni/direzioni e la conseguente assegnazione delle risorse economiche necessarie al loro raggiungimento.  Le previsioni di budget in tal modo definite (con dettaglio dei limiti di spesa per singola tipologia di costo/investimento) sono vincolanti per tutte le funzioni/direzioni societarie, non essendo possibile effettuare, in corso d’esercizio, operazioni differenti per tipologia di spesa o per importo, da quelle previste nel budget. Qualora esigenze sopravvenute facciano sorgere la necessità di operazioni inizialmente non previste (cosiddetto extra budget), il flusso procedurale prevede la necessaria autorizzazione da parte del massimo vertice societario (in funzione degli importi, Presidente, Consiglio di Amministrazione). Nell’ambito del processo della definizione del budget, è in ogni caso compito di ciascuna funzione societaria segnalare all’OdV incoerenze ed eventuali altri elementi che possano eventualmente dar luogo ad irregolarità o ad allocazioni non rilevabili in sede di controllo.

Fase di consuntivazione

È questa la fase in cui Reggina 1914. provvede a monitorare l’andamento economico della Società, rilevando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di budget ed analizzandone le cause, e a riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento. In particolare, tutte le informazioni in merito vengono riportate sia al responsabile dell’area interessata, sia all’OdV (ove ritenuto rilevante ai fini dell’attività di quest’ultimo) nonché, con un appropriato livello di sintesi, ai massimi vertici societari. Tale attività, oltre a rappresentare uno strumento di gestione manageriale, assicura in ogni caso la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio esercizio. A queste verifiche, proprie dell’area controllo di gestione, riferibile all’Amministrazione, si aggiungono tutti gli altri controlli operativi (es: autorizzazioni per l’avvio di iniziative, autorizzazioni al pagamento, verifica del rispetto delle deleghe, riscontri e quadrature contabili, etc.) insiti nei singoli processi societari. Da quanto sopra esposto è possibile rilevare che:

  • l’attuale sistema di Controllo di Gestione è strutturato in modo da offrire adeguate garanzie circa la sistematicità degli obiettivi, sia dal punto manageriale che sportivo;
  • il processo a cascata così come oggi strutturato, a partire dal budget della Società per giungere ai budget di dettaglio delle singole funzioni/direzioni, è tale da minimizzare il rischio di iniziative o stanziamenti non in linea con gli obiettivi generali della medesima;
  • la presenza di funzioni centralizzate, di supporto alle singole direzioni/funzioni nelle fasi di elaborazione e controllo del budget, assicura l’omogeneità di approccio e l’unicità di linguaggio tra le varie realtà organizzative della Società;
  • la rilevazione sistematica di ogni eventuale variazione dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni ai livelli gerarchici, è in grado di assicurare la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio di esercizio.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto, quest’ultimo pone come condizione per l’applicazione dell’esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

5.2. IDENTIFICAZIONE DELL’ ODV – NOMINA E REVOCA

Reggina 1914, in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell’attuale assetto della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018, ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l’osservanza del Modello, oltre che di curarne l’aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l’attribuzione dei compiti e della responsabilità dell’Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico composto dall’Avv. Stilo Leo, con comprovata esperienza in materie attinenti l’analisi di sistemi di gestione e controllo. L’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza avrà ordinariamente durata annuale, rinnovabile a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sarà ammessa:

a) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;

b) per motivi connessi all’inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all’incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)

c) nei casi di impossibilità sopravvenuta;

d) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;

e) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società ad iniziativa del membro dell’OdV.

5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL’ ODV

Pur in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida, è stato comunque possibile individuare quale sia, nell’ambito delle varie forme che assume in concreto l’organizzazione societaria, l’organo che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto. E’ infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- autonomia e indipendenza;

- professionalità;

- elevata continuità di azione.

A tale riguardo si precisa che:

  • ai fini dell’attestazione del requisito di autonomia ed indipendenza è necessario che l’OdV, nel suo complesso, non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell’ente;
  • con riferimento al requisito della professionalità, l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all’indipendenza, l’obiettività di giudizio;
  • in merito alla elevata continuità di azione, l’Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l’attuazione e l’aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DELL’ ODV

Con la deliberazione sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza, qui di seguito indicati. L’Organismo di Vigilanza di Reggina 1914 è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto, e segnatamente per l’espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull’effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;

- verificare l’efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;

- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura societaria.

Su un piano più operativo, sono affidati all’Organismo di Vigilanza di URBS Reggina 1914 i seguenti compiti:

5.4.1. AGGIORNAMENTO

  • proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
  • interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
  • valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di amministrazione le possibili aree di intervento;
  • indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
  • promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenete le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.

5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

  • Verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura societaria. A tal fine, all’OdV devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tali segnalazioni devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta;
  • Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo societario, da cui discende l’importanza di un processo formativo del personale;
  • Verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al decreto;
  • Effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
  • Coordinare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni societarie (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:

- tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio;

- tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio; - verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);

- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.

  • raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute.

5.4.3. FORMAZIONE

  • Promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello, e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
  • monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti e aggiornamenti.

5.4.4. VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto, alla funzione competente, al Presidente, nonché, nell’ambito dell’attività di reporting, al Consiglio di Amministrazione;
  • coordinarsi con il management societario per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
  •  indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

5.4.5. REPORTING

Sono assegnate all'OdV di Reggina 1914 due linee di reporting:

a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente;

b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di  Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza. L'OdV di Reggina 1914 potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

5.5 POTERI DELL’ ODV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l’Organismo di Vigilanza potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;

- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni.

L’organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonchè la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un’efficace attuazione del Modello. Al fine di consentire all’OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

a) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto delle procedure di formazione del budget societario, delibera annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;

b) l’Organismo di Vigilanza è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'OdV di Reggina 1914, in coordinamento con il Presidente, valuta l’opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze della Società in relazione all’applicazione del Decreto.

6.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dall’OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

a) OdV: seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure societarie interne adottate da Reggina1914  e alla descrizione della struttura e delle dinamiche societarie; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.

b) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all’argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell’ambito del corso d’ingresso in Società.

c) Altro personale: nota informativa in Reggina 1914; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento; formazione nell’ambito del corso d’ingresso in Società.

6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell’ambito della Società, con decisione del Presidente, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Societari i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Societari hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti. In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Societari con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ ODV

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZI

L’OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile. I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all’OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei Reati;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Reggina 1914 o suoi Esponenti Societari;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Societari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni societarie di Reggina 1914 nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Societari) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;

- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;

- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società. Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

7.2 MODALITA’ DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale indirizzerà poi la segnalazione all'OdV. Nel caso in cui la segnalazione non dia esito, il Dipendente che si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all’OdV. I Dipendenti con funzioni dirigenziali e i responsabili delle singole aree hanno l’obbligo di segnalare all’OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti. L’OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine. L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 7.1 direttamente all'OdV. Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica odv@reggina1914.it, oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Reggina 1914 S.r.l. , Via Osanna, 5/9 - 89124 Reggio Calabria (RC). Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 8.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. L’applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i Dipendenti o affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per i medesimi. I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. Per quanto riguarda l’accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;

2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;

3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

In riferimento ai soggetti Dipendenti con la qualifica di calciatori, allenatori, direttori sportivi, segretari, preparatori atletici, il procedimento disciplinare seguirà le tempistiche e le modalità previsti dagli accordi collettivi di riferimento. Fatto salvo il caso in cui le particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare non conferiscano una maggior o minor gravità alla medesima:

1) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite da Reggina 1914;

2 ) incorre nel provvedimento della multa non superiore ad un importo equivalente a due ore dell’elemento retributivo il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;

3) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di Reggina 1914 arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine all’integrità dei beni della stessa, ovvero compia atti contrari ai suoi interessi;

4) incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il Dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

5) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il Dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

 - alle mansioni del lavoratore;

 - alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

 - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal CdA.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Reggina 1914, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORIE DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di Reggina 1914, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l’Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL’ UNIONE EUROPEA (ART.316 - BISC. P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL’ UNIONE EUROPEA (ART. 316 - TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione.

 - CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

- CORRUZIONE PER UN ATTO D’ UFFICIO O CONTRARI O AI DOVERI D’ UFFICIO (ARTT. 3 18 - 319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sai formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente. L’attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità.

- CIRCOSTANZE E AGGRAVANTI ( ART. 319 - BISC. P . )

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- CORRUZIONE IN ATT I G IUDIZIARI (ART. 319 – TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento. Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame: 1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;

- consiglieri regionali e provinciali;

- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali 6 militari, Giudici Popolari delle Corti d’Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, ecc.);

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.). Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell’art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART.320 C. P)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

- PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C. P.)

Tale articolo stabilisce che le pene previste dagli articoli precedentemente citati si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, indipendentemente dal fatto che tale offerta o promessa venga o meno accettata. Corruzione privata ( art 2635 c.c.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili i sindaci e i liquidatori di società, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando un nocumento alla società stessa. Alle pene previste al comma due dello stesso articolo soggiace colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone di cui sopra.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL’ UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 . 1 , C .P .)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 - BISC.P )

Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- FRODE IN FORMATI CAINDANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO ( ART. 640 - TER, COMMA 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all’art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

2 AREE DI RISCHIO

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreti (c.d. “Aree di rischio”). L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P.A. (ivi compresa, nell’espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.):

1. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei rapporti con gli organismi appartenenti all’ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo:

- la gestione degli adempimenti in materia sportiva;

- la procedura prevista dal Sistema Licenze annualmente emanato dalla F.I.G.C.;

- la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva;

- la procedura per l’iscrizione al campionato di competenza.

2. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:

- partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

- espletamento di procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);

- espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l’esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;

- rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere l’immagine aziendale attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;

- rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti; - gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;

- gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell’ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;

- rapporti con i Funzionari degli Enti competenti nell’ambito dell’espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa 9 esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l’Ufficio del Registro, ecc.;

- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette; - gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;

- gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti. Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

a) acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;

b) gestione del magazzino;

c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;

d) gestione degli sconti e degli omaggi;

e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell’immagine aziendale;

f) assegnazione degli incarichi di consulenza;

g) selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;

h) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall’ Amministratore Delegato, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell’espletamento dei compiti istituzionali. La presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure informative per l’assunzione e la formazione del personale. Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. A tal fine nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l’espresso obbligo di:

  • stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
  • instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
  • instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:

1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;

b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a);

in particolare non possono essere prese in considerazione:

  • segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell’assunzione presso la Società di personale, o comunque dell’interessamento da parte della Società all’assunzione di questo presso terzi;
  • segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all’indicazione di Consulenti o Partner commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o Partner;
  • richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

 c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico,  ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l’immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale; e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;

f) scegliere Collaboratori Esterni o Partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;

g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell’interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell’attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell’attività. In particolare occorre procedere, per ciascuna delle aree sensibili evidenziate nel capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

5.1 LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile: 1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con gli Uffici competenti presso la Lega e presso la FIGC; 2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti presso i suddetti Uffici.

5.2 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L ’ OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;

3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;

5. apposite forme di rendiconto periodico all’OdV;

6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all’ente erogatore delle attività svolte.

5.3 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

 La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;

3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;

5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L ’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell’organo accertatore, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;

4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell’attività svolta nel corso dell’ispezione, contenente, fra l’altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o  consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Presidente o l’organo amministrativo.

5 . 5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON E N T I  P R E V I D E N Z I A L I ED ASSISTENZIALI

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell’attività di presentazione della domanda e del titolare dell’attività di gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali);

3. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega/procura;

5. apposite forme di rendiconto periodico all’OdV;

6. conferimento di delega/procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

7. redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell’attività svolta nel corso dell’ispezione, contenente, fra l’altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5 . 6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile :

1. l’individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;

2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;

3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l’eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un’apposita procura ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;

4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell’operato di tali professionisti;

5. l’esistenza di un conferimento formale dell’incarico professionale;

6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;

7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

5 .7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;

3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta verso l’OdV;

5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

5. 8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA

La regolamentazione dell’attività deve prevedere, per quanto possibile:

1. il conferimento di delega/procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;

2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell’organo accertatore, cui conferire apposita delega/procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;

4. la redazione da parte dei dlegati/procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell’attività svolta nel corso dell’ispezione, contenente, fra l’altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5 . 9 PROCESSI STRUMENTALI

Per quanto attiene i processi considerati “strumentali” per la commissione dei reati verso la P.A., sono individuate le seguenti procedure di controllo.

1  ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La regolamentazione dell’attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere, per quanto possibile:

a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;

 b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);

c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;

d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);

e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell’attività esaminata;

f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell’attività di gestione del magazzino deve prevedere, per quanto possibile:

 a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;

b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell’attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;

c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l’OdV.

3 ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell’attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere, per quanto possibile:

a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;

b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;

c) l’individuazione del soggetto responsabile della gestione dell’attività in oggetto e l’attribuzione delle relative responsabilità;

d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;

e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

4 GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONILIBERALI

 La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

a) l’iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;

b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;

c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;

d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;

f) la necessaria documentazione (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all’identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

5 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

 La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;

b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;

c) l’individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all’interno di un Albo specifico);

d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;

e) le modalità di determinazione dei compensi;

f) l’archiviazione della documentazione relativa all’attività sensibile;

g) la definizione di una contrattualistica standard.

6 SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D ’ AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell’incarico;

b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell’ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;

c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;

d) la definizione di una contrattualistica standard.

7 GESTIONE DEI FLUSSI  FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere, per quanto possibile:

a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;

b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell’attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti: 1. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a: - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza; - i comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A; - i limiti entro i quali non è necessaria l’utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 2. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando l’adozione delle modifiche che si rendano necessarie nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni); 3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; 4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 5. indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE B Reati informatici ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI ( A R T . 2 4 - BIS DEL DECRETO )

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 24-bis del Decreto (di seguito i “Reati Informatici”) Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli: 1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive; 2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo; 3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale; 4. clausole finali. A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l’art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. Il recepimento della Convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.); con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere b) ed e).  falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

2.1 DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (A R T . 2 4 - BIS COMMA 1 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 1 dell’art. 24-bis del Decreto, hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”: si è in presenza di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

A ) ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INGORMATICO O TELEMATICO ( A R T . 615 - T E R C . P . )

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio”. La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello “ius excludendi alios”, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello “ius excludendi” sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un’effettiva lesione alla stessa. L’art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per “sistema informatico” si considera “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati”. Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall’uso: “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”.

B) INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERTUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O  TELEMATICHE ( A R T . 6 1 7 - Q U A T E R C . P . )

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

C ) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE ( A R T . 617 - Q U I N Q U I E S C . P . )

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617-quater c.p”.

D ) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI ( A R T . 635 - B I S C . P . )

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

E ) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFOTMATICI  UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTI LITÀ ( A R T . 635 - T E R C . P . )

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

F ) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI ( A R T . 635 - Q U A T E R C . P . )

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

G) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMARICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA’ ( A R T . 635 - Q U I N Q U I E S C . P . ) “Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

2.2 DETENZIONE O DIFFUSIONE DI CODICI O PROGRAMMI ATTI AL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO ( A R T . 2 4 - B I S C O M M A 2 D E L D E C R E T O ) Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 2 dell’art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che trattano la “detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico”.

A ) DETERMINAZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DDI CODICI ACCESSOA SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI ( A R T . 615 - Q U A T E R C . P . )

 “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

B ) DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROFRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO ( A R T . 615 - Q U I N Q U I E S C . P . )

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

2.3 ILLECITI COMPIUTI ATTRAVERSO L’USO DI UN SISTEMA INFORMATICO ( A R T . 2 4 - B I S C O M M A 3 DEL DECRETO)

 Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 3 dell’art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopraccitati (veri e propri reati 30 informatici), sono compiuti attraverso l’uso di un sistema informatico.

 A ) FALSITA’ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA ( A R T . 491 - B I S C . P . )

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

 B ) FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA ( A R T . 640 - QUIN QUIESC. P . )

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. Nel corso dell’analisi dei processi della Società, è stata individuata l’attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici quale area nel cui ambito potrebbe realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Nell’ambito di tale area sono ricomprese le attività di: - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; - gestione e protezione della postazione di lavoro; - gestione degli accessi verso l’esterno; - gestione e protezione delle reti; - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione; - sicurezza fisica (dispositivi di rete, sicurezza cablaggi, ecc.). Eventuali integrazioni delle suddette Aree di rischio potranno essere disposte dal Presidente di Reggina 1914 al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore: - il Codice Etico; - il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni; - ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in REGGINA 1914. Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i Partner, devono assumere un comportamento corretto, trasparente, riservato e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l’utilizzo dei sistemi informatici della società.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che REGGINA 1914 si pone sono i seguenti: § Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla; § Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati; § Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali e dei Collaboratori Esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di: a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni; d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di 33 acquisire informazioni riservate; f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; h) installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati; i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; 3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta; 4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall’Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia; 5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile; 6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.); 7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neppure per l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all’Area Sistemi Informativi; 8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; 10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa; 12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; 14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società; 15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: a) Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso (ii) progettazione ed esercizio (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione; b) Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; c) Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. d) Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIALI

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in: 1 . una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico; 2 . redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte; 3 . attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali; 4 . attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso; 5 . attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici; 6 . proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce; 7 . protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking; 8 . predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio della Società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni). 9 . Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce: a) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e b) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l’accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

CAPITOLO 6  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti: a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico; b) svolgere verifiche periodiche sull’efficacia ed il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici ed altre attività volte a prevenire la commissione dei reati; c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE C Reati societari indicati all’art. 25-ter del Decreto

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI ( ART. 25 - TER DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1 . FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI  E RELAZIONI

  • FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ( A R T . 2 6 2 1 C . C . )
  • FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI  ( A R T . 2622 C . C . )

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l’omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell’autore del reato ovvero di terzi. Si precisa che: - le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; - la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d’ufficio. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

  • FALSO IN PROSPETTO ( A R T . 600 - B I S C . P . ) Tale ipotesi di reato consiste nell’esporre false informazioni ovvero nell’occultare dati o notizie all’interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che: - deve sussistere l’intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.
  • FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE ( ART . 2624 C . C . ) L’ipotesi di reato di cui all’art. 2624 c.c. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. Si precisa che: - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; - il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale. Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all’art. 174-bis TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25- ter del Decreto, si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 c.c. in quanto: - non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa; - è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; - si configura unicamente come delitto. Ai sensi dell’art. 2624 c.c., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione. Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
  • OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE ( A R T . 2629 - B I S C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, 1° comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
  • FALSO IN PROSPETTO ( A R T . 173 - B I S T U F )  Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l’intenzione di ingannarli. Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l’eventualità che il danno si verifichi. Al riguardo, si precisa che: - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

2 . TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE  

  • INDEBITARESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI ( A R T . 2626 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
  • ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE ( A R T . 2627 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
  • ILLECITE OPRTAZIONI SULLE AZIONI O IN QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE ( A R T . 2 6 2 8 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.
  • OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI  ( ART . 2 629 C . C .) Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è punibile a querela di parte. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
  • FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE ( ART . 2 6 3 2 C . C . ) Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
  • INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI  ( A R T . 2 6 3 3 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme  necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che: - il reato è perseguibile a querela della persona offesa; - il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3 . TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’

  •  IMPEDITO CONTROLLO  ( A R T . 2625 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell’Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte. L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
  •  ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA  ( A R T . 2636 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

4 . TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI  

  • AGGIOTTAGGIO ( ART . 2637 C . C . ) Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

5 . TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

  • OSTACOLO ALL’ESERCIZO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA ( A R T . 2638 C . C . ) Si tratta di un’ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte: - la prima (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di “chiunque”, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza.

2 AREE DI RISCHIO.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti: 1. la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali; 2. la predisposizione e divulgazione verso l’esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società); 3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli organismi di controllo appartenenti all’ordinamento sportivo; 4. la gestione di operazioni straordinarie; 5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate. In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati: - Redazione del Bilancio Civilistico; - Gestione delle operazione straordinarie; - Gestione degli adempimenti societari; - Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci; - Operazioni sul capitale. Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell’ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato. Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente di Reggina 1914, al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi identificati nel capitolo 2, affinchè gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: - indicare le procedure che i soggetti suddetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; - fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo , monitoraggio e verifica necessarie.

4 PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali , ai Dirigenti e ai Dipendenti di Reggina 1914 in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali. Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente. Reggina 1914 considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di competenza.

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l’espresso obbligo da parte dei destinatari: a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari; b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; c) di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; (ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; d) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; e) di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge e dall’ordinamento sportivo, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di: (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci; (ii) determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell’assemblea dei soci; f) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società; g) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO  

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: a) Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; b) Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; c) Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 51 ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società; d) Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIALI  

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell’attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere: § l’esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione; § le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche; § le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura; § l’esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica; § modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l’identificabilità dei soggetti che hanno operato; § la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione; § regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione; § la comunicazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio; § lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti; § la comunicazione all’OdV (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente e (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio. Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi: 1. il responsabile della funzione Amministrazione della Società o in mancanza, il Presidente o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società: a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell’informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell’informativa stessa; b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio: (i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; (ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta. 2 . Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, il Presidente o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio stesso della Società, per l’esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l’adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell’ambito della struttura organizzativa della Società. 3. Nell’espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, il Presidente il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società: - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l’espletamento della propria attività; - riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione; - predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l’aggiornamento professionale mediante l’effettuazione di corsi periodici.

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZONE VERSO L’ETERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETA’

La regolamentazione della presente attività deve prevedere: - la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all’emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari; - adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati; - vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto; - una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno (anche nei confronti degli organi di informazione) e l'archiviazione del documento approvato.

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti con i soci e la Società di Revisione deve contenere: - direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti; - una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato; - la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti; - specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza. Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendale relative e delle regole di corporate governance. In particolare: 1. la Funzione Amministrazione cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza; 2. devono essere tempestivamente trasmessi tutti i documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o sui quali si debba esprimere un parere; 3.  verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società; 4. si prevedono riunioni periodiche tra Amministrazione e OdV per verificare l’osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti; 5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti: a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all’espletamento dei seguenti compiti: - monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali; c) con riferimento alle altre attività a rischio: - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; - valutare periodicamente l’efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati; - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE D REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE  ( A R T . 2 5 - QUINQUIES DEL DECRETO)

L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25- quinquies, il quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’ O IN SERVITU’ ( A R T . 600 C . P . ) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- PROSTITUZIONE MINORILE ( ART . 600 - B I S C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

 - PORNOGRAFIA MINORILE ( A R T . 600 - T E R C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO ( ART. 600 - Q U A T E R C . P . ) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE ( ART . 600 - Q U I N Q U I E S C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- TRATTA DI PERSONE ( ART . 601 C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- ACQUISTO E ALIENZAZIONE DI SCHIAVI ( A R T . 602 C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 c.p. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose. Impiego di lavoratori stranieri irregolari ( art 22, comma 12 bis DLgs 286/98) La disposizione prevede il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari: in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa; esposti a situazione di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro; privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti: 1. gestione di attività operative, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali; 2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d’affari con la Società; 3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

 La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: - il Codice Etico; - le seguenti procedure aziendali: a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale; b) procedure relative agli acquisti; c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di: 1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-quinquies del Decreto); 2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PRINCIPI PROCEDUTALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO  

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare: a) si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) infra; b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione; c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di URBS Reggina 1914, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di Reggina 1914, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile”); e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l’OdV di tale anomalia; f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Reggina 1914; g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale; h) Reggina 1914 periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso; i) nel rispetto delle normative vigenti, Reggina 1914 si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi  informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo; j) Reggina 1914 valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”; k) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Reggina 1914 è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; l) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l’OdV emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi delle società interessate.

5.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti: a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale; b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati; c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE E: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GR AVI O GR AVISSIME COMMESSE CON VIOL AZIONE DELLE NORME SULL A TUTEL A DELL A S ALUTE E SICUREZZA SUL L AVORO

DEFINIZIONI Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Decreto Sicurezza Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi Il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Medico Competente Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il soggetto eletto dai lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

 SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione  L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Reggina 1914 finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori.

SSLav Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

1 LE  TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE  GRAVI O GRAVISSIME, OMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ( A R T . 2 5 - SEPTIES DEL DECRETO )

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all’art. 25-septies del Decreto. Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- OMICIDIO COLPOSO( ART . 589 C . P . ) Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME ( A R T . 5 9 0 C O M M A 3 C . P . ) Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: - una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni 74 economiche e patrimoniali dell’Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro). Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Reggina 1914 ai sensi del Decreto, l’art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro). Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, REGGINA 1914 potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Tali sanzioni interdittive possono consistere in: - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Al fine di garantire l’adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, Reggina 1914 ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l’attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento). Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per REGGINA 1914 si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti: 1. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; 2. sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica; 3. gestione delle emergenze. Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività: a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da REGGINA 1914 per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro; c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; d) sensibilizzazione della struttura societaria.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di REGGINA 1914 nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti della presente Parte Speciale, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il rappresentante per la sicurezza. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 1. organigramma societario; 2. CCNL applicabile ai singoli dipendenti; 3. Documento di Valutazione dei Rischi; 4. procedure ed istruzioni operative adottate da REGGINA 1914  in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 7. Codice Etico. Ai Destinatari deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di REGGINA 1914, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si prevedono i seguenti principi procedurali.

5 .1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da REGGINA 1914  deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a REGGINA 1914, intrattengono rapporti con la stessa. Sulla base della suddetta politica, REGGINA 1914  dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi: - responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria; - impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali; - impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; - impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; - impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative; - impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di REGGINA 1914

 5.1 I PRINCIPI

Ai fini di fornire un’indicazione operativa rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, vengono formalizzate le specifiche procedure, i protocolli e le norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare: - la procedura per la verifica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza; - la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile; - la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza; - la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio O. Granillo; - la procedura per la gestione dell’approvvigionamento di beni e servizi.

6 ISTRUZIONE E VERIDICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-epties del Decreto sono i seguenti: - svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà eventualmente ai soggetti competenti di REGGINA 1914  eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale; - esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può: a) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro e il RSPP; b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. REGGINA 1914  istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. Sarà cura del RSPP di riferimento informare l’OdV delle azioni correttive opportune. L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di REGGINA 1914.

PARTE SPECIALE F: REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25 - OCTIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"). I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- RICETTAZIONE I (A R T . 648 C . P .)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- RICICLAGGIO ( A R T . 648 - B I S C . P . )

 Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA ( A R T . 648 - T E R C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto 84 del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti: 1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi; 3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente; 4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono: 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: § banche; § poste italiane; § società di intermediazione mobiliare (SIM); § società di gestione del risparmio (SGR); § società di investimento a capitale variabile (SICAV). 2) I professionisti, tra i quali si indicano: § i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; § i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni. 3) I revisori contabili. 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: § recupero di crediti per conto terzi; § trasporto di denaro contante; § gestione di case da gioco; § offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. Come emerge dall'elencazione appena riportata, Reggina 1914 non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. L'art. 25-octies del Decreto ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a URBS Reggina 1914. In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti: 1. la gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore 2. l’approvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi di consulenza e professionali; 3. la gestione degli investimenti, principalmente nell’ambito dell’attività sportiva; 4. la gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere; 5. la gestione delle operazioni straordinari e infra-gruppo; 6. la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori; 7. la gestione dei finanziamenti; 8. la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive; 9. la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte. Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente di Reggina 1914, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3 DESTINATATI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale. Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono: - Direzione Amministrativa; - Direzione Organizzativa; - Direzione Tecnica; - Segreteria Sportiva. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore: - il Codice Etico; - la procedura aziendale che prevede l’analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con Reggina 1914; - ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali; - regole di corporate governance adottate dalla Società. Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri; 4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; 6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

5 PRINCIPI PROCEDUTALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare. Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di comportamento suddetti, si prevedono i seguenti principi procedurali, in base ai quali ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo: - trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge; - richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità; - emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro 5.000 che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - girate per l’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.; - detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di legge; - trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi; - trasferimento di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; - apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l’utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri; - effettuazione di bonifici internazionali che non recano l’indicazione della controparte.

6 ISTRUZIONE E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti: a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale; b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori; c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

PARTE SPECIALE G:  REATI AMBIENTALI

1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell’ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell’ambiente. Il Decreto individua, all’art. 25-undecies, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all’ente. Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all’interno del Codice penale, che anche nella legislazione speciale. Da un lato, nel Codice vengono disciplinati i reati di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis c.p.), nonché di “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733 bis c.p.). Dall’altro lato, l’art. 25-undecies rinvia alle disposizioni penali contenute nel D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente). Infatti sono considerati reati presupposto le seguenti fattispecie: attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); omessa bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279); abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192). L’art. 25-undecies rinvia ulteriormente: all’art. 3 della legge 28 dicembre 1999, n. 549 (in materia di inquinamento atmosferico), relativi all’utilizzo di sostanze lesive per l’ozono; all’art. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 (in materia di inquinamento doloso e colposo perpetuato tramite il versamento in mare di sostanza inquinanti); agli art. 1 comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art. 6 comma 4, art. 3 bis comma 1 della legge n. 150/92 in materia di tutela di esemplari appartenetti a specie protette individuate nell’allegato A del Reg. CE n. 338/97 (il rischio di commissione di tali reati da parte di URBS Reggina 1914 è ridottissimo). Infine, il citato D.Lgs. 152/2006, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del Decreto prevedendo la responsabilità dell’ente nel caso di commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Più precisamente, tale norma ha disposto, con riferimento a tale reato, che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI  O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE ( A R T . 727 B I S C . P . )

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 95 conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO ( A R T . 733 B I S C . P . )

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

ATTIVITA’ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE ( A R T . 137 D E L D . L G S . 152/2006)

Quando le condotte descritte al comma 1 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 (“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è 96 punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D E L D . L G S . 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNIZAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI  OBBLIGATORI  E DEI FORMULARI ( A R T . 258 D E L D . L G S . 152/2006)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ( A R T . 259 D E L D . L G S . 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ( A R T . 260 D E L D . L G S . 152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI( A R T . 260 B I S D E L D . L G S . 1 5 2 / 2 0 0 6 )

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO ( A R T . 3 D E L L A L . 549/93)

Chiunque viola le disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a 98 due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

DIVIETO DI ABBANDONO ( A R T . 192 D E L D . L G S . 152/2006)

 L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ABBANDONO DI RIFIUTI ( A R T . 255 D E L D . L G S . 152/2006)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 99

3. ATTIVITA’ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI ( A R T . 256 D E L D . L G S . 1 5 2 / 2 0 0 6 )

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 100 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello: · operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle sostanze pericolose (solide e liquide); · le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all’estero che trattino un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere; · scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue derivanti dal sistema anti incendio; · manutenzione dei serbatoi interrati e fuori terra, dei macchinari e degli impianti; · richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla legge). Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall’organo dirigente di Reggina 1914 al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente. Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell’ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività: a) determinazione di politiche volte a definire gli impegni generali assunti da Reggina 1914 per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dell’ambiente; b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente; c) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; d) attuazione di adeguate attività di monitoraggio al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale; e) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione societaria al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale, nonché l'adeguatezza delle politiche individuate rispetto alla specifica realtà di URBS Reggina 1914.

3 DESTINATATI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale. Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: c. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello; d. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore: - il Codice Etico; - la procedura aziendale di gestione dei rifiuti; - la procedura aziendale di gestione del registro di carico e scarico rifiuti. Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPOTAMENTO E DI CONTROLLO  

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 7. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti; 8. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 9. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell’espletamento della propria attività per conto di Reggina 1914, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale. Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Reggina 1914 e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Reggina 1914, nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società. Sulla base della suddetta politica, Reggina 1914 dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi: - responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall’organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali; - impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali; - impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell’impatto ambientale; - impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell’ambiente; - impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPAV) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; - impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive; - impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità col D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e con le norme ISO 14001; - impegno ad un riesame periodico della politica per l’ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Reggina 1914 .

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti: a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione; b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio.

PARTE SPECIALE H: REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1 TIPOLOGIE DEI REATI

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITA’ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ( ART. 2 5 - BIS DEL DECRETO )

Tra tutti i reati richiamati dall’art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. ( A R T . 453 C .P.)

ALTERAZIONE DI MONETE. ( A R T . 454 C . P .)

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. ( A R T . 455 C . P )

 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE. ( A R T . 457 C . P .)

FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. ( A R T . 459 C . P. )

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE O DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO.  ( A R T . 460 C . P .)

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRATTI O ALTERATI. ( A R T . 464 C . P .)

Tra i reati richiamati dall’art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l’attività di Reggina 1914 le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHIO O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DI SEGNI (A R T. 473 C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale fattispecie di reato configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, oppure senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI I ( 4 7 4 C . P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di 110 concorso previsti dall’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

1 . 2 LA   TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ( A R T . 2 5 – B I S . 1 D E L D E C R E T O )

TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO ( A R T . 513 C O D . P E N .) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ( A R T . 515 C . P. )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto. La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE E COME GENUINE (ART. 516 C . P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI ( A R T . 517 C . P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza qualità dell’opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI  USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ( A R T . 517 - T E R C . P . )

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE  DEI PRODOTTI ALIMENTATI. ( A R T . 517 - QUATER C . P .)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA E VIOLENZA (ART. 513 - BISC .P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART . 514 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale vi è un inasprimento del sistema sanzionatorio.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per Reggina 1914 risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti: 1. attività inerenti all’iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti; 2. gestione dell’attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi appartenenti a soggetti terzi; 3. gestione dell’attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.

3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Reggina 1914 si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all’intercettazione di merci contraffatte). I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, è fatto divieto di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto); - violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore; - rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall’Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali: - definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure; - individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio; - monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti; - qualora la verifica di anteriorità riveli l’esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l’opportunità e/o la possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all’utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata; - prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali; - qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i sogetti incaricati dell’attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell’oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività); - accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza; - prima dell’immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell’etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore; - qualora nell’ambito di collaborazioni con società terze si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e procedure che impediscano l’utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti. Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell’ambito della Aree di Rischio.

5 ISTRUZIONI E VERIDICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’OdV, in relazione all’osservanza delle norme della presente Parte Speciale, sono i seguenti: a) verificare che da parte dei vari responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione; b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE I: FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE

D. Lgs. 231/2001 art. 25-quaterdecies. I reati di Frode in competizioni sportive e Esercizio abusivo di giuoco o scommessa.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del18 settembre 2014.L’articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le seguentifattispecie di reato:

• Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89)

La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quelloconseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Esercizio abusivo di activity di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89)

La norma in esame punisce chiunque:

- eserciti abusivamente l’organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro enteconcessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;

-organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per  I quali sia sprovvistodell’autorizzazione all’uso;

-venda biglietti o partecipi all’organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;

-partecipi  alle  operazioni  sopracitate  mediante  la  raccolta  di  prenotazione  di  giocate  el’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;

-    svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorirel’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

Regole di comportamento generali.

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, dirigenti e ai dipendenti dellU.R.B.S. Reggina 1914 in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizione sportiva e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a)  comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

b)  tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’organizzazione e alla gestione delle gare;

c)  astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;

d)  offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzate ad alterare il risultato delle competizioni sportive;

e)  astenersi dall’accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;

f)   tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato ai principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;

g)  astenersi dall’effettuare o accettare o dall’agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui l’U.R.B.S. Reggina 1914 partecipa e comunque organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Codice di Giustizia Sportiva per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;

h)  astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nel presente Modello.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, con riferimento al reato di frode in competizioni sportive, le principali attività ritenute più specificatamente a rischio sono le seguenti:

-    gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;

-    gestione dei rapporti con agenti ed intermediari;

-    gestione dell’evento partita;

-    gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Le presenti disposizioni hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinchè gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, si ritiene defacements ipotizzabile una sua concretizzazione nell’interesse o a vantaggio dell’U.R.B.S. Reggina 1914. Peraltro, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici della Reggina . Nondimeno, si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto già previsto dal Codice Etico.


Si ricorda inoltre che, fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/01 il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi dell’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

PARTE SPECIALE L:  DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ( A R T . 2 5 - N O V I E S D E L D E C R E T O )

L’articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto e di altri diritti ad esso connessi

A R T . 1 7 1 , C O . 1 , L E T T E R A A ) - B I S , E C O . 3 L E G G E 6 3 3 / 4 1

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7) . Se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

A R T . 171 - B I S L E G G E 6 3 3 / 4 1

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, e anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Tale ipotesi di reato si configura altresì nei confronti di chiunque abusivamente, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

A R T 171 - T E R L E G G E 6 3 3 / 4 1

Le ipotesi di reato previste dall’articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. L’art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. A R T . 171 - S E P T I E S L E G G E 6 3 3 / 4 1 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

A R T . 171 - O C T I E S L E G G E 6 3 3 / 4 1

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni.

2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti: 1. attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e delle licenze di software utilizzati dalla medesima; 2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d’autore; 3. gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.

3 DESTINATATI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d’autore. Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-novies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B). In particolare è opportuno: - informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d’autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale; - adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest’ultima; - fornire ai destinatari un’adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d’autore ed al rischio della commissione di tale reato. I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni. E’ fatto divieto di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del Decreto); - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

 Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello: - tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall’azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l’Italia) registrazioni SIAE; - utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione; - vietare l’impiego, l’uso e l’installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato; - vietare il download di software coperti da copyright; - nell’ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l’utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell’ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore; - prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; - prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all’osservanza delle norme del Modello in materia di violazione del diritto d’autore, sono i seguenti: c) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione; d) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Codice etico e di condotta dei tifosi della Reggina 1914

Premessa

Reggina 1914 (anche “Società”) intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di recuperare la dimensione sociale del gioco del calcio, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.

In questo contesto, Reggina 1914 reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell’evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la passione, il divertimento e la partecipazione.

Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018), il presente “Codice di Condotta per i tifosi della Reggina 1914”.

Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio O. Granillo (“Regolamento d’Uso”), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri partecipanti inclusi i tifosi avversari (complessivamente, “Destinatari”) i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese da Reggina 1914 nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione di da Reggina 1914.

Nell’ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale Reggina 1914 assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante.

L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite di Reggina 1914, o comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare di Reggina 1914, comporta l’accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’Uso pro tempore vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.

Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Condotta ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati sul sito internet www.reggina1914.it.

  1. Correttezza e rispetto della normativa vigente

La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa, nazionale ed internazionale, vigente costituiscono valori primari per Reggina 1914.

Reggina 1914 promuove ed accoglie con gratitudine le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare sportive. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l’altrui incolumità e/o l’ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all’evento (ad es., gli altri Destinatari,

i giocatori in campo, ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l’ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell’Ordine.

In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate da Reggina 1914 in trasferta o comunque in impianti diversi dallo Stadio O. Granillo di Reggio Calabria.

In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio di Reggina 1914 può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, il Codice di Condotta o il Regolamento d’Uso.

  1. Fair Play e lealtà sportiva

Reggina 1914  crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di “socialità positiva”, aggregazione ed integrazione.

A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:

  1. compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
  2. offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati di Reggina 1914 o di altre società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
  3. costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
  4. richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati di Reggina 1914 ma o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

  1. La correttezza e l’integrità

I tifosi di Reggina 1914 sono conosciuti in tutto il mondo per la grande passione e l’inconfondibile calore che li lega alla propria squadra del cuore.

La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri tifosi, che rappresentano una componente fondamentale ed imprescindibile per il successo sportivo della squadra. Reggina 1914 sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra, nel rispetto della necessità di garantire comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro.

In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l’immagine e la reputazione di Reggina 1914 devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte:

  1. danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
  2. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  3. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
  4. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  5. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
  6. introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
  7. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
  8. introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta di Reggina 1914; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  9. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta di Reggina 1914;
  10. accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  11. tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

In aggiunta a quanto sopra, nell’ottica di ulteriormente valorizzare l’importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell’esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, Reggina 1914 si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti anche se posti in essere al di fuori dell’impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare di Reggina 1914:

  1. manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);
  2. partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  3. partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;
  4. illecita utilizzazione dei marchi di proprietà di Reggina 1914 o di cui quest’ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio Reggina 1914; ecc.);
  5. illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d’autore di Reggina 1914 (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

A tal riguardo si dispone che:

  • per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), k), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
  • per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);
  • per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).
  1. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione

Reggina 1914 rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Sono, quindi, espressamente vietate le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:

  1. i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
  2. i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
  3. l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
  4. qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).

  1. La tutela dell’ordine pubblico

La tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell’ambito delle manifestazioni sportive, è un’esigenza irrinunciabile per Reggina 1914.

Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell’Ordine ed il personale Reggina 1914 per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.

In particolare, sono espressamente vietate le seguenti condotte, ritenute pericolose per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale:

  1. introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;
  2. accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
  3. lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere;
  4. accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;
  5. introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
  6. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
  7. introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
  8. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  9. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
  10. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
  11. accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
  12. cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con Reggina 1914;
  13. ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale di Reggina 1914 che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.

A tal riguardo si dispone che:

  • per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
  • per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
  • per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).

E’ necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell’impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:

  • l’eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
  • l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
  • il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;
  • l’adozione di restrizioni per l’accesso allo Stadio per i tifosi di Reggina 1914.
  1. Il Support Liason Officer

Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, Reggina 1914 ha nominato un proprio Support Liason Officer (“SLO”).

I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella email  slo@reggina1914.it

  1. Il “sistema di gradimento”
  2. Le misure applicabili

Reggina 1914 intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini.

In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d’Uso sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso all’impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In particolare, in caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso Reggina 1914 potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

  1. diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso;
  2. allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
  3. sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
  4. rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

  • l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
  • la gravità della violazione;
  • il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad Reggina 1914 e/o a soggetti terzi;
  • la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
  • la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  • l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

  • le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
  • nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
  • nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
  • anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
  1. Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Visto l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (di seguito: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 L’“istituto del gradimento” ( di seguito gradimento) è la facoltà della Società Sportiva REGGINA 1914 Srl di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2 Condotte rilevanti: Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condottecollegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e

dal tempo in cui sono tenute. E’ evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli  atti  che  nella  loro espressione  sostanzino comportamenti   discriminatori   su   base   razziale,   territoriale,   etnica   e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).

Art.3 Condizioni: Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, da parte della persona dichiarata “non gradita”, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.

Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un’altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 Pubblicità Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della Società www.reggina1914.it nonché, per estratto,  presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti ricollegabili alla Società.

Art.5 Modalità di rilevazione delle condotte I comportamenti rilevanti ai fini dell’esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

  • le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;
  • le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;
  • le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
  • tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 Parametri di valutazione Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

  • il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
  • la tipologia del bene giuridico “aggredito”;
  • il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
  • il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Urbs Reggina 1914 derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
  • il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.

I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

Art.7 Durata dei provvedimenti La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all’art. 6.

Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Reggina 1914 provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

Art.8 Procedure La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, cui la Società può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.

Art.9 Minori E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Reggina 1914 può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 Rapporti con altri procedimenti L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

  1. Il procedimento sanzionatorio

Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza dello Stadio O. Granillo di Reggio Calabria sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A.

L’interessato sarà informato circa l’applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.

  1. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria

Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all’Organismo di Vigilanza di Reggina 1914, mediante email da inviare all’indirizzo odv@reggina1914.it.

Mediante la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l’allegazione di documenti.

L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Reggio Calabria, 10/01/2019                                                   REGGINA 1914 s.r.l. (già URBS REGGINA 1914)

                                                                                                                     Il Presidente

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